PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO PRIMA DELLA LEGGE FORNERO
PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO PRIMA DELLA LEGGE FORNERO
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Fino a quando il lavoratore può procedere, tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva? Perché è possibile sostenere che prima del 2012 lavoratori di aziende piccole e grandi avevano differenti tempistiche?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.
È questo quindi il tema del classico, e oggi più che frequente, cd. “recupero degli stipendi arretrati”, recupero del Tfr, e di tutti quegli altri crediti avente natura retributiva: mancato riconoscimento di straordinari, mancato pagamento di ferie, mancato riconoscimento di somme dovute per livello superiore, etc.
Ebbene tale frequente tema a cui ogni Avvocato del Lavoro incorre quotidianamente, per essere correttamente affrontato, deve essere suddiviso in due periodi: prima e dopo l’entrata in vigore della cd. “Riforma Fornero” del 2012 (Legge n. 92 del 2012) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92!vig= .
Nel nostro ordinamento, la prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 , e nel mondo del diritto del lavoro, riguarda sostanzialmente i crediti avente natura risarcitoria (e non retributiva in senso stretto): ad esempio il solo diritto al riconoscimento dell’eventuale qualifica al livello superiore (ma non il conseguente diritto alle relative differenze retributive), oppure il risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie o del danno all’integrità psico-fisica del lavoratore.
Invece, la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro, sia corrisposti annualmente che mensilmente (es. stipendi mensili), sia dovuti in conseguenza della chiusura del rapporto (es. TFR, preavviso, competenze e spettanze di fine rapporto), hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 .
L’Avvocato del Lavoro deve però precisare che per i lavoratori la decorrenza di tale prescrizione variava, prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero nel 2012 (Ndr. per la prescrizione post Fornero), a seconda della grandezza dell’azienda e quindi dell’applicabilità o meno dell’Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig= .
Ciò in virtù della differente tutela in caso di licenziamento: forte (o “reale”) per i dipendenti di aziende sopra i 15 dipendenti, debole (o “obbligatoria”) in caso di aziende fino a 15 dipendenti.
In sostanza per i dipendenti di aziende grandi, ove la tutela dell’illegittimo licenziamento poteva comportare la reintegra del posto di lavoro (maggior stabilità), la prescrizione dei suddetti crediti lavorativi decorreva in costanza di rapporto: in pratica se il lavoratore, tramite l’assistenza di un Avvocato del Lavoro, agiva per la tutela del proprio credito il giorno X, poteva chiedere tutte le somme dovute per il periodo a ritroso di 5 anni dal giorno X.
Diversa era (ed è tuttora) la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti): questi infatti, avendo una tutela più debole in caso di licenziamento (meramente risarcitoria), potrebbero essere spinti dal timore del licenziamento a desistere dall’esercitare la tutela dei propri diritto.
Per essi quindi la prescrizione dei crediti di lavoro quinquennale non decorre in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso: pertanto durante il rapporto tali lavoratori potranno chiedere tutti i crediti retributivi ab origine, mentre al termine dello stesso decorrono i 5 anni di prescrizione.
In conclusione, è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.
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PAROLE CHIAVE:
Avvocato del Lavoro, Recupero Stipendi, Stipendi non pagati, Recupero Tfr.