LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - L’Avvocato del Lavoro commenta:
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 24803 del 5 dicembre 2016 in
tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Con la decisione in esame, la Cassazione è tornata nuovamente ad esprimersi su un tema centrale ed attualissimo nel diritto del Lavoro e sui cui avvocati e giudici si sono più volte trovati a confrontarsi: il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggetto. Il datore di lavoro che voglia licenziare il lavoratore per quello che ritiene essere un “giustificato motivo oggettivo”, infatti, non può limitarsi ad addurre tale motivazione senza fornirne puntuale e preciso riscontro o, peggio ancora, semplicemente dichiarandone l’esistenza. Il Supremo Consesso non solo ha
ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive, serie e coerenti con il provvedimento preso ma ha aggiunto che tali ragioni devono essere comprovate o comprovabili e spetta al giudice il controllo su di esse. La Corte ha quindi confermato la tesi degli avvocati del lavoratore confermando le precedenti decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello. Proprio in tale prospettiva, come è da tempo noto agli avvocati del lavoro,
emerge come una corretta istruzione della causa in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia fondamentale al fine di garantire i diritti del lavoratore.
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