IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO per sostituzione
L’Avvocato del Lavoro commenta:
E’ legittimo il contratto a tempo determinato stipulato in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto? E’ necessario indicare il termine finale del rapporto o basta il semplice riferimento al rientro del lavoratore sostituito? - risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo intende commentare una recente sentenza della Suprema Corte, (Cass. Sez. Lav., 16 maggio 2016, n. 10009) , sul tema del contratto a tempo determinato per sostituzione di un lavoratore.
In tale contratto a termine, stipulato ai sensi dell’art. 1, D. Lgs. 368/2001 , la motivazione posta alla base dell’apposizione del termine era volta alla sostituzione di una lavoratrice assente dal lavoro con diritto alla conservazione del posto. In tale caso il contratto a tempo determinato, successivamente oggetto di impugnazione del lavoratore assistito da un Avvocato del Lavoro, non erano indicate né ne motivazioni dell’assenza della lavoratrice, né un preciso termine finale, prevedendo esclusivamente che il rapporto avrebbe avuto epilogo il giorno della fine dell’assenza della lavoratrice sostituita.
Nel caso di specie, il contratto a tempo determinato si era protratto oltre alla scadenza iniziale prevista (rientro dalla maternità), in quando la lavoratrice sostituita aveva poi fruito di un periodo di permesso e successivamente delle ferie.
Il lavoratore aveva quindi poi impugnato il contratto a tempo determinato, chiedendo per il tramite del proprio Avvocato del Lavoro, la riammissione in servizio oltre alla condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale lorda persa dalla cessazione del rapporto sino alla reintegra.
In merito a tale tema – contratto a termine - l’Avvocato del Lavoro ritiene doveroso un breve approfondimento sul contratto a termine per sostituzione: l’apposizione del termine può essere giustificata in ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo (ex art. 1, D. Lgs. 368/2001), tra le quali certamente rientra l’assunzione a carattere sostitutivo.
Quest’ultima può essere operata mediante l’indicazione di un termine finale diverso da una specifica data, ma legato ad un evento futuro certus an, ma incertus quando.
Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato la piena legittimità del cd. “termine mobile”, ovvero con mero riferimento ad esempio al rientro del lavoratore sostituito.
Ovviamente in tali casi è fondamentale che il lavoratore si rivolga ad un competente Avvocato del Lavoro (clicca per contattarci senza impegno) il quale dovrà verificare che l’apposizione del termine sia sufficientemente specifica: nel caso de quo, ad esempio, dovrà essere espressamente indicato nel contratto a tempo determinato il nome ed il cognome del lavoratore sostituito, la durata temporanea con il termine cd. mobile e delle esigenze sottese alla stipula (nesso causale). Solo a seguito di tale valutazione dell’Avvocato del Lavoro, si potrà valutare la convenienza della causa relativa all’impugnazione del contratto a tempo determinato presso il competente Tribunale.
Vuoi saperne di più e valutare se anche nel tuo caso è possibile procedere con l’impugnazione del contratto a tempo determinato? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!