LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E PREGIUDIZIO PATRIMONIALE SUBITO DAL DATORE.
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Esistono dei criteri proporzionali in base ai quali un’azienda debba attenersi per licenziare per giusta causa un lavoratore?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento per giusta causa commentando una recente sentenza della Cassazione, (Cass. Sez. Lav. 05 aprile 2017, n. 8816 - Pres. Nobile; Rel. Spena; Ric. M.S.; Controric. T. S.p.A)
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che, nel caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, bensì la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta che potrebbe insinuare il dubbio circa la futura correttezza dell’adempimento, in quanto indicativa di un modo di lavorare e di agire del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
Nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, la Suprema Corte affronta la questione della rilevanza dell’entità del pregiudizio patito dal datore di lavoro per un fatto posto in essere dal lavoratore al fine di poter configurare una giusta causa di licenziamento.
Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato disciplinarmente per aver prelevato, durante il turno lavorativo, venti litri di gasolio. Un collegato Avvocato del Lavoro impugnava il recesso, deducendo una «alterazione momentanea delle proprie condizioni psichiche» nonché «la mancanza di proporzionalità della sanzione», attesa l’asserita e speciale tenuità del fatto e, in particolare, il modico valore del bene sottratto; pertanto, l’impugnativa veniva rigettata da parte dei Giudici di merito, per l’irrilevanza e per la «limitata entità del valore del bene sottratto».
A fronte di tale pronuncia, un collega Avvocato del Lavoro proponeva ricorso in Cassazione denunciando unicamente il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata in violazione dell’Art. 2119 c.c.
La Suprema Corte respingeva la censura, affermando come, per orientamento costante, «la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e che ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti».
Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione di un licenziamento per giusta causa.
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