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IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: SOGGETTI LEGITTIMATI E TERMINE

L’Avvocato del Lavoro commenta:

Chi sono i soggetti legittimati ad impugnare un licenziamento e quali sono i termini che tassativamente devono essere rispettati affinché si possa impugnare un licenziamento?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro diTorino in questo articolo analizzano due aspetti rilevanti che ruotano intorno al tema dell’impugnazione del licenziamento:

i soggetti legittimati ad impugnare il licenziamento ed il termine per impugnare.

Considerando i soggetti legittimati è possibile sostenere che l’impugnazione del licenziamento è, in generale, proposta dal lavoratore; l’impugnazione può essere proposta da lavoratore, tramite l’assistenza di un Avvocato del Lavoro cui ha conferito mandato o, in alternativa, da un rappresentante del lavoratore munito di apposita procura (ad esempio, un legale rappresentante, Cass. 18 giugno 2014 n. 13857, a condizione che la procura (o la ratifica dell’operato del rappresentante) avvenga per atto scritto avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza.

In mancanza di procura specifica, l’atto di impugnazione è valido se ratificato per iscritto dal lavoratore. La procura o la ratifica devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione datoriale (Cass. 4 marzo 1998 n. 2374). A tal fine non è necessaria la consegna della copia dell’atto, ma è sufficiente la comunicazione dell’esistenza dell’atto stesso e dalla sua data certa (Cass. 7 ottobre 1999 n. 11178)

L’Avvocato del Lavoro sposta la sua attenzione sul secondo rilevante tema di questo articolo ossia i termini di impugnazione del licenziamento.

L’articolo 6 della L. 604/66 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni decorrenti della sua comunicazione. Il termine decorre dal momento in cui il licenziamento è pervenuto all’indirizzo del lavoratore, salva la dimostrazione da parte del medesimo che egli, senza sua colpa, è stato impossibilitato ad avere conoscenza della lettera di licenziamento (Cass. 24 marzo 2014 n. 6845). Non decorre, invece, dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro (Cass.11 febbraio 2016 n. 2747)

L’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino chiariscono che ai fini dell’efficacia dell’impugnazione occorre che la stessa sia eseguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte dell’eventuale richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Il termine di 180 giorni decorre dalla data di spedizione dell’impugnazione del licenziamento (Cass. 7 ottobre 2015 n. 20068).

Si precisa che resta ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia stato raggiunto l’accordo necessario, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (Ord. Trib. Milano 15 maggio 2013).

Scendendo nei particolari dell’argomento, l’impugnazione del licenziamento formulata con dichiarazione spedita al datore di lavoro mediante lettera raccomandata, deve intendersi tempestivamente effettuata quando la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, anche se la dichiarazione stessa sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine (Cass. SU 14 febbraio 2004 n.7625). Se il primo atto con cui il lavoratore impugna il licenziamento è un ricorso giudiziale, per evitare la decadenza non è sufficiente il solo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale ma è necessaria anche la notifica del datore di lavoro.

Da ultimo, ma non meno importante, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino chiariscono che il termine di decadenza non si applica tuttavia nei casi si licenziamento orale, (Cass. 20 maggio 2016 n. 10547). In tale ultima ipotesi il lavoratore può agire per far dichiarare l’inefficacia del licenziamento orale senza l’onere di previa impugnativa stragiudiziale entro il termine di prescrizione di 5 anni.

Vuoi saperne di più e scoprire se sei un soggetto legittimato ad impugnare un licenziamento e di conseguenza sapere quali siano i termini da rispettare affinché l’impugnazione sia valida ed efficace? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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