CONSIDERAZIONI SUL “CASO FOODORA”
L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono le varie problematiche inerenti i Riders di Foodora?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di MIlano e Torino in questo articolo analizzerà le recentissime motivazioni della sentenza 778/2018 del 07.05.2018 con le quali il Tribunale di Torino ha respinto fermamente le domande avanzate da alcuni “Riders” di Foodora, contro la società per la quale hanno prestato la loro opera.
L’Avvocato del Lavoro di Milano e Torino, preliminarmente chiarisce che nel caso di cui ci si occupa vi era una esplicita richiesta di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro da parte dei corrieri del servizio di consegna a domicilio dei pasti, altresì oggetto di numerose rivendicazioni e manifestazioni, in particolar modo durante le celebrazioni dello scorso primo maggio.
Analizzando il caso in modo più dettagliato, si evince come i ricorrenti lavoratori a seguito del mancato rinnovo del contratto stipulato con la ditta sotto forma di “collaborazione continuata e continuativa” abbiano convenuto in giudizio la società chiedendo al Giudice:
L’accertamento dell’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
La nullità o illegittimità del licenziamento e ripristino del rapporto di lavo con il contestuale pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento;
Il risarcimento del danno subito per violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di privacy;
Risarcimento del danno subito per le violazioni da parte del datore di lavoro dell’art. 2087 c.c.
La corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze di retribuzione dirette ed indirette rispetto al diverso inquadramento.
Anzitutto, il Giudice si è occupato di ricostruire la volontà delle parti, esaminando il contenuto dei contratti individuali stipulati dalla società ed i ricorrenti. Da tale disamina è emerso che tali contratti riportassero la denominazione di “collaborazione coordinata e continuativa” nei quali era esplicitamente previsto in capo a ciascun “rider”, massima autonomia di azione, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, a vincoli di orari o di qualsiasi genere dei confronti della committente, altresì prevedendo la possibilità di recedere liberamente anche prima della scadenza concordata previa comunicazione scritta.
Dal punto di vista del diritto previdenziale, gravava in capo al collaboratore il compito di inoltrare all’INPS domanda di iscrizione alla gestione separata (ai sensi della legge 335 del 1995) e che alla committente sarebbe spettato l’onere di provvedere a versare il relativo contributo.
Non dilungandoci sui diversi aspetti e temi che tale caso ha dato modo di emergere, il giudice ha dovuto valutare il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del rapporto di lavoro oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Pertanto, sulla base della normativa prevista dal comma 3 dell’articolo 409 c.p.c. e prendendo in considerazione i numerosi interventi del Legislatore su tali collaborazioni, il Giudice è posto il dubbio di chiarire quale sia la differenza tra il “coordinamento” e la “subordinazione”.
A tale quesito lo stesso ha dichiarato che l’emanazione di ordini specifici affiancato dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni sono chiari indici dell’esistenza del lavoro subordinato.
In conclusione, l’Avvocato del Lavoro di Milano considera che le motivazioni di questa sentenza si collocano in un contesto caratterizzato da forti tensioni sociali sul tema del c.d. lavoro precario. La crisi del mercato del lavoro ha spinto, purtroppo, molte persone a vedere questo genere di lavori un ripiego per integrare il reddito, e con l’avvento delle nuove tecnologie sono venuti a crearsi nuovi mercati del lavoro tali da rendere dubbi la natura delle varie tipologie di contratto di lavoro.
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PAROLE CHIAVE:
Avvocato del Lavoro, Foodora, Riders.