DIVIETO DI PAGARE I COMPENSI IN CONTANTI
L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono le novità che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto nel nostro ordinamento in materia di modalità di pagamenti degli stipendi ?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzerà un tema di estrema attualità che riguarda in particolar modo la Legge 205/2017 (la c.d. Legge di Bilancio 2018), la quale assicura maggiore effettività al diritto del lavoratore a una giusta retribuzione.
L’Avvocato del Lavoro di Torino preliminarmente chiarisce che a partire dal primo luglio 2018, secondo la Legge 2015/2017 è vietato il pagamento di stipendi a mezzo di denaro contante. Tale normativa ha come obiettivo di limitare il fenomeno delle buste paga fittizie, contenti cioè l’indicazione di una retribuzione maggiore rispetto a quella effettivamente erogata, dunque solo in apparenza corrispondente ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
Analizzando la Riforma in modo più dettagliato, i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
Bonifico sul conto indicato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
Strumenti di pagamento elettronico;
Pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il lavoratore abbia un conto corrente con mandato di pagamento;
Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o diversamente a un suo delegato.
Il divieto di pagamento dello stipendio a mezzo di denaro contante si applica ai rapporti di lavoro subordinato individuati dall’Articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (indeterminato/determinato) nonché a ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Restano esclusi dall’ambito applicativo del divieto:
i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
il lavoro domestico
i rapporti comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
L’Avvocato del Lavoro di Torino inoltro sottolinea come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, prova che, pertanto, dovrà essere fornita con altri mezzi, come ad esempio, la copia del bonifico.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, al datore di lavoro che violi il divieto di pagamento della retribuzione in denaro contante, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.
L’Avvocato del Lavoro di Torino ricorda specifica che per effetto delle nuove norme, si amplia il novero dei possibili illeciti amministrativi ascrivibili al datore di lavoro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie già applicabili nei casi di omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su tale prospetto, si aggiunge ora la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del divieto di pagamento in contante della retribuzione.
Da ultimo, occorre osservare che l’istituto della tracciabilità svolge la funzione di mero monitoraggio dei movimenti finanziari, divenendo vero e proprio strumento di prevenzione e contrasto degli illeciti penali, mentre nell’ordinamento lavoristico il divieto di pagamento dello stipendio in contante appare correlato alla finalità di prevenzione del fenomeno delle buste paga false.
Pertanto, la Cassazione ha precisato che l’indicazione in busta paga di una retribuzione maggiore rispetto a quella erogata può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici.
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