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NUOVO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: in quali casi resta il diritto alla reintegra?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali sono le novità apportate dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015 in tema di tutele crescenti? Quando il lavoratore licenziato ingiustamente può ancora chiedere la reintegra?

-Risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza una delle novità più rilevanti della riforma riguardante le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il primo bilancio della giurisprudenza di merito sul contratto a tutele crescenti fa emergere una lettura restrittiva delle principali regole contenute nel Decreto legislativo 23/2015.

Entrando nel dettaglio dell’argomento, il nostro Avvocato del Lavoro di Milano sottolinea che una delle novità più rilevanti della riforma riguarda la reintegrazione sul posto di lavoro nel caso di invalidità del licenziamento disciplinare, che spetta solo quando risulti inesistente il “fatto materiale” che ha originato il licenziamento.

La norma ha lo scopo di ristringere i casi in cui si applica la tutela forte, ovvero quella della reintegrazione nel posto di lavoro, limitandola ai licenziamenti disciplinari fondati, per lo più, su circostanze false ed artefatte, escludendola quanto invece il licenziamento sia stato poi dichiarato invalido per altri motivi.

Il Nostro Avvocato del Lavoro di Milano specifica come recente giurisprudenza di merito (Corte di Appello dell’Aquila del 14 dicembre 2017), abbia interpretato tale norma in modo molto restrittivo. Infatti, secondo la Corte, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore «deve essere intesa non solo nel senso di non esistenza del comportamento contestato, nella sua materialità, ma anche in quello di irrilevanza disciplinare dello stesso, sotto il profilo giuridico».

L’Avvocato del Lavoro di Milano precisa che, affinché la reintegra sia esclusa è necessario un rilievo disciplinare congruo con la massima sanzione espulsiva.

Diversamente, altri giudici di merito hanno identificato i casi nei quali il fatto materiale deve essere considerato come inesistente, con diritto, quindi, alla reintegra:

  • in caso di licenziamento per mancato superamento della prova fondato su un patto di prova invalido quando manca la contestazione disciplinare;

  • in caso in cui il patto sia inesistente.

Il D.lgs. 23/2015 sostiene che «non determina il superamento del principio generale che pone in capo al datore di lavoro l’onere di provare la “giustificatezza” del licenziamento».

Meno restrittiva, invece, appare la lettura circa l’ambito di applicazione delle nuove norme, le quali vengono in sostegno a tutti i casi di “conversione” del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, nozione che può essere letta come sinonimo di trasformazione e, quindi, ricomprende ogni ipotesi di prosecuzione del rapporto, tanto che sia effetto di una volontà comune delle parti, tanto che avvenga in forza di una pronuncia del giudice.

Vuoi saperne di più e scoprire se sei un soggetto legittimato ad impugnare un licenziamento e di conseguenza sapere se sei legittimato alla reintegra sul posto di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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