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LICEITÀ DELL’UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E STRUMENTI DI CONTROLLO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può un datore di lavoro installare apparecchiature nascoste di videosorveglianza al fine di monitorare i propri dipendenti?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano il tema riguardante l’installazione di apparecchiature non visibili di videosorveglianza per i controlli difensivi al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale da comportamenti illeciti dei dipendenti analizzando una recentissima sentenza della Cassazione (sentenza n. 10636 del 2 maggio 2017) .

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che è da considerarsi nullo il licenziamento intimato ad un dipendente in virtù di videoregistrazioni “occulte” effettuate nei locali aziendali durante l’orario di lavoro. Pertanto, i controlli difensivi, al di fuori di quanto previsto dall’Art. 4 della L. 300/1970 sono da intendersi leciti purché vi sia un giusto equilibrio tra i rispettivi diritti alla luce dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità.

Peraltro, in tema di liceità dell’utilizzo di impianti audiovisivi e strumenti di controllo, la recente modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del D.Lgs. 151/2015 ha riformulato i presupposti, affiancando alle “esigenze organizzative, tecniche e produttive” le esigenze relative alla “sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale”: resta inteso che l’integrazione apportata risulta essere tanto generica quanto liberamente interpretabile.

Nel caso di specie, un ex-dipendente di un supermercato veniva licenziato per giusta causa dopo esser stato sorpreso, per mezzo di telecamere ed apparecchiature di controllo, a prelevare prodotti del reparto dolciumi del magazzino. Le telecamere in questione erano state installate da una società terza rispetto all’organizzazione aziendale, al solo scopo di sorvegliare un solo ed unico scaffale sul quale erano stati collocati determinati prodotti non affidati ai dipendenti del supermercato ma esclusivamente a personale di agenzie esterne (cd. merchandiser) e già oggetto, in precedenza, di comportamenti illeciti.

Riscontrata la condotta penalmente rilevante del lavoratore (in particolare la sottrazione di prodotti per ben 9 volte nel giro di soli 6 giorni), la società cooperativa aveva proceduto, ex lege, con l’intimazione di licenziamento per giusta causa.

Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso depositato dal lavoratore, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato ed impugnato.

Diversamente, la Corte d’Appello successivamente adita da parte datoriale, invece, aveva riformato la sentenza impugnata, ritenendo che le telecamere installate fossero strumenti di controllo difensivo, finalizzati ad accertare il compimento di eventuali condotte illecite e, pertanto, fonte di legittimità del licenziamento intimato.

Da ultimo, il lavoratore, tramite un Avvocato del Lavoro, adiva la Corte di Cassazione denunciando, anzitutto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della L. 300/1970, del D. Lgs. 193/2006, degli artt. 1363 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 210,215 e 291 del c.c.n.l. di settore applicato, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso del lavoratore ritenendo che le telecamere in questione fossero state installate in un’area del magazzino sottoposta alla gestione di addetti esterni e non direttamente impiegati dalla società datrice di lavoro: tale circostanza, pertanto, esulava dalla consueta applicazione dell’Art. 4 L. 300/1970, escludendone l’applicabilità e legittimandone l’utilizzo.

A sostegno di ciò, le contestazioni formulate dalla società datrice erano:

  • l’installazione delle telecamere in questione era stata affidata ad una società terza, mediante regolare conferimento di mandato, al solo fine di accertare gli autori degli atti illeciti subiti in precedenza dalla società cooperativa e non per finalità di controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti;

  • le telecamere erano state posizionate solo ed esclusivamente in una determinata area del magazzino al fine di attuare il controllo difensivo richiesto;

  • la suddetta area, peraltro, non era sottoposta alla gestione diretta dei dipendenti del supermercato ma a soggetti terzi rispetto all’organizzazione aziendale;

  • le videoregistrazioni erano complete di data e orario e, dunque, specificatamente dettagliate, tali cioè da rendere inconfutabile la contestazione degli avvenuti illeciti;

  • la riscontrata condotta illecita del dipendente, infine, lasciava ampio margine di probabilità che lo stesso potesse ripetere gli atti già più volte compiuti, disattendendo non solo i propri obblighi di fedeltà e correttezza quale dipendente ma, altresì, inficiando la propria serietà ed integrità tanto civile quanto penale.

Ebbene, in virtù di tali considerazioni, la Cassazione ha ritenuto che la strumentazione in questione integrasse un’ipotesi di cd. “controllo difensivo” che, per quanto occulto, non fosse risultato particolarmente invasivo e, in ogni caso, non avesse leso la libertà e la dignità dei dipendenti se non altro per il fatto che le stesse erano state installate non già per il controllo diretto dell’attività lavorativa dei dipendenti.

L’interpretazione dei giudici di Cassazione, pertanto, porta alla conclusione per cui l’installazione di telecamere occulte, se finalizzata all’accertamento di comportamenti illeciti e potenzialmente lesivi della sicurezza sul lavoro e del patrimonio aziendale, non solo risulta essere lecita ma, per di più, non necessita il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali.

Vuoi saperne di più e scoprire se il datore di lavoro può installare videocamere occulte al fine di valutare i comportamenti dei suoi dipendenti? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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