COME FUNZIONA LA VISITA FISCALE? - Avvocato del Lavoro Milano
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono i meccanismi della visita fiscale?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema molto delicato che riguarda la visita fiscale cui un lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi.
L’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente specifica che allorquando un lavoratore si trovi in stato di malattia ha l’obbligo di legge di sottoporsi alla visita fiscale. Nella malaugurata ipotesi in cui, il lavoratore che si trova in stato di malattia non venisse trovato all’interno della sua abitazione e dunque per il medico risulti assente negli orari di reperibilità, lo stesso può subire la perdita del trattamento economico erogato dall’Inps, ma ancor peggio può essere licenziato dal datore di lavoro.
In sintesi, il lavoratore, sia esso pubblico sia privato, che non si presenta sul luogo di lavoro e successivamente abbia comunicato al datore di lavoro il proprio stato di malattia, ha l’obbligo di essere reperibile ad una ipotetica visita di controllo ovvero visita fiscale. Tale obbligo, si protrae per tutto il corso e la durata della malattia, dal primo giorno, sabati, domeniche e i giorni festivi compresi.
Lo scopo della reperibilità verte principalmente nel consentire la possibilità di effettuare la visita fiscale di controllo del medico dell’Inps. Da tener presente, che la visita di controllo da parte del medico incaricato dall’Inps può avvenire, in teoria, anche nel primo giorno di assenza per malattia, nonostante il certificato del medico curante non sia ancora venuto a conoscenza del datore di lavoro o all’azienda.
Ovviamente, tale obbligo è scandito da precise e determinate fasce orario di seguito dettagliate:
Lavoratori privati: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nonché dalle ore 17.00 alle ore 19.00, domeniche e giorni festivi compresi;
Lavoratori pubblici: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nonché dalle ore 15.00 alle ore 18.00, domeniche e giorni festivi compresi.
Dunque, risulta palese che la presenza del lavoratore all’interno della propria abitazione costituisce requisito necessario al fine di garantire la visita fiscale di controllo. Al di fuori, di tali fasce orarie, il lavoratore, nonostante la malattia può uscire di casa.
Diversamente, come sopra accennato, allorquando il lavoratore non sia reperito dal medico dell’Inps all’interno della sua abitazione, può subire automaticamente il licenziamento.
In questo caso, delineiamo le ipotesi in cui il licenziamento può essere posto in essere:
Se con la condotta del dipendente possa mettere a repentaglio e dunque prolungare la guarigione ovvero: ogni lavoratore ha l’obbligo di fare in modo che il proprio stato di malattia non venga compromesso e dunque prolungato a causa del proprio comportamento;
Se la malattia non è reale;
Se l’assenza sia da considerarsi grave in relazione al caso concreto.
L’irreperibilità del lavoratore all’interno della sua abitazione costituisce in termini giuridici un inadempimento del lavoratore verso l’Inps e in secondo luogo nei confronti del datore di lavoro, il quale ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e dunque giustificato nell’effettuare un controllo preventivo sull’effettiva sussistenza della causa che ostacola tale prestazione.
Costituisce violazione ancor più grave, laddove il lavoratore modificasse la data sul certificato medico al fine di prolungare il periodo di malattia, rendendo ancor più valido il licenziamento.
Da annotare e ricordare che il presupposto imprescindibile della reperibilità del lavoratore o tutti i casi in cui lo stesso per incuria, negligenza o altri motivi non apprezzabili non si trovi nella sua abitazione (i quali non costituiscono una valida giustificazione all’assenza) collidono in modo imprescindibile con il dovere di cooperazione del lavoratore al compimento della visita fiscale domiciliare. Dunque, il mancato rispetto dell’obbligo sotteso al periodo di malattia comporta automaticamente la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza la possibilità di intervento, con una sanatoria, successivo mediante una visita ambulatoria.
Vuoi saperne di più e scoprire se il tuo licenziamento a seguito del mancato reperimento da parte del medico dell’Inps all’interno della tua abitazione sia valido e dunque impugnare il licenziamento? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!
PAROLE CHIAVE:
Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Periodo di Malattia, Visita Fiscale, Medico dell’Inps, Licenziamento.