PENSIONE DI ANZIANITA’
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono i presupposti per ottenere la pensione di anzianità?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano la tematica inerente la pensione di invalidità, alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza 15/03/2016 n. 5052)
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che in questa sentenza la Corte di Cassazione conferma la tesi per la quale per poter ottenere la pensione di anzianità non basta aver maturato l’anzianità contributiva, ma è anche necessario che il rapporto di lavoro dipendente, da cui deriva il diritto alla pensione, sia ormai cessato. In buona sostanza, il pensionando deve aver cessato la propria attività lavorativa e non deve essere rioccupato prima della liquidazione della pensione, per non far venir meno lo stato di necessità che giustifica la prestazione. Pertanto, da tale sentenza si evince che non vi sarà alcuna corresponsione della pensione per tutti coloro che trovano un lavoro prima della decorrenza del trattamento.
Nel caso di cui ci si occupa, un lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente, aveva depositato la domanda di anzianità presso l’Inps, ma successivamente, ovvero dopo soli 12 giorni era stato nuovamente riassunto. A seguito di tale presupposto, l’Inps decideva dunque di revocare la pensione di anzianità chiedendo altresì la restituzione del trattamento ricevuto, in virtù della riassunzione, non possedendo il requisito della mancanza di occupazione.
Pertanto, il pensionato puntualizzava che il requisito della mancanza di occupazione è necessario solo al momento della proposizione della domanda di pensione di anzianità, diversamente l’Inps sosteneva che la prestazione non può in alcun modo essere irrogata se non a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
In virtù dei fatti sopraesposti, la Corte raccoglieva la tesi sostenuta dall’Inps aggiungendo che il diritto alla pensione, è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello che ha dato origine ai requisiti utili al trattamento.
Ma approfondiamo il discorso.
L’avvocato del Lavoro di Milano precisa che tale disposizione non contrasta in alcun modo con la normativa del 2008 LINK 2 la quale ha abolito il cumulo tra i redditi da lavoro e le pensioni contributive. Infatti, la pensione continua ad essere erogata in caso di occupazione successiva alla sua liquidazione.
Ciò che la Corte nega è la rioccupazione anteriore alla decorrenza della pensione, in quanto fa venir meno lo “stato di bisogno” legato alla richiesta della prestazione.
Ma ancora, per quanto riguarda l’abolizione dei limiti di cumulo, l’avvocato del Lavoro chiarisce che per pensione contributiva si intende la prestazione maturata sulla base dei soli contributi versati dal lavoratore, come la pensione di anzianità, di vecchiaia e anticipata.
Dunque, sono soggette a limiti di cumulo, sebbene siano subordinate anche a dei requisiti di contribuzione.
la pensione d’inabilità;
la pensione ai superstiti;
l’assegno di invalidità,
Come precisato da una nota circolare del 2009 dell’Inps nonché successivamente confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza commento dell’Avvocato del Lavoro, per quanto riguarda la pensione di anzianità, di vecchiaia e disoccupazione si precisa che la mancata ripresa dell’attività sino, almeno, alla decorrenza della pensione, costituisce un requisito necessario non solo per l’erogazione del trattamento di anzianità, ma anche per quello di vecchiaia.
Non è importante, dunque, se i requisiti sulla cui base è maturata la pensione siano legati principalmente ai contributi (come la pensione di anzianità e la successiva pensione anticipata) o all’età (pensione di vecchiaia): ciò che rileva, per l’erogazione della prestazione, è lo stato di bisogno. Stato di bisogno che consiste nella mancanza di occupazione, e nella conseguente necessità di dar luogo al trattamento, per garantire all’assicurato un tenore di vita simile a quello avuto nell’arco della vita lavorativa.
Concludendo, lo scopo della normativa, dunque, è quello di evitare che la liquidazione della pensione avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Al contrario, la pensione può continuare ad essere erogata se il lavoratore si rioccupa in seguito alla decorrenza del trattamento, sia con lo stesso datore sia con un datore di lavoro diverso. Le sedi Inps devono comunque accertare se la cessazione sia stata veritiera o fittizia; a tal fine, devono essere verificate tutte le formalità conseguenti al termine del rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche.
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