ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono le possibili conseguenze dell’abbandono, da parte di un lavoratore, dal suo posto di lavoro senza regolare autorizzazione da parte del datore?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica molto frequente che riguarda l’abbandono, da parte di un dipendente, del suo posto di lavoro senza il preventivo permesso concesso da parte del datore.
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che allontanamento dal posto di lavoro per qualche istante, minuto o addirittura un’ora o giorno interno può avere differenti ripercussioni sul lavoratore.
La differenza si estrinseca principalmente a seconda delle mansioni, piuttosto che dai ruoli o dalle responsabilità a cui il dipendente è preposto.
In casi molto particolari, come ad esempio i soggetti che prestano attività di sicurezza, come le guardie giurate, se abbandonassero il loro posto di lavoro atto proprio a garantire la massima sicurezza attraverso la costante sorveglianza, l’abbandono del proprio posto di lavoro potrebbe causare ingenti e pericolosi danni all’attività presso la quale si presta servizio.
In casi meno estremi, come il dipendente di un ufficio, nel caso in cui lo stesso dovesse allontanarsi per andare al bar, piuttosto che ai servizi, senza causare nessuna grave conseguenza per il prosieguo del lavoro, l’abbandono non integra di per se una condotta vietata e sanzionabile, ma al contrario non sarebbe considerata così compromettente da determinare la perdita del posto di lavoro.
Per la giurisprudenza, il licenziamento deve assolutamente essere l’ultima ratio, ovvero la misura definitiva da porre in essere quando il rapporto fiduciario si è irrimediabilmente compromesso e il danno così grave da non potervi porre rimedio.
Prima di proseguire con l’analisi delle conseguenze derivanti dall’abbandono, in virtù delle recenti pronunce giurisprudenziali, l’Avvocato del Lavoro intende fornire una definizione di abbandono del luogo di lavoro.
Secondo molteplici e recenti pronunce della Cassazione, le medesime convenivano che: «l’abbandono del posto di lavoro da parte di un dipendente cui siano affidati mansioni di custodia e sorveglianza configura, a differenza del momentaneo allontanamento del posto di lavoro predetto, in mancanza di rilevante gravità ed idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro; tale mancanza può costituire pertanto giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli artt. 1 e 3 L. n. 604/1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza» .dunque, si ravvisa uno stato di abbandono del posto di lavoro tutte le volte in cui vi è un totale distacco dal bene da proteggere. Diversamente, quando la persona è fisicamente reperibile nel luogo di lavoro ovvero dove lo stesso deve prestare la sua prestazione, in questo caso è più consono parlare di allontanamento dal posto di lavoro. In tale ultimo caso, il lavoratore resta sempre all’interno della struttura aziendale o comunque nelle vicinanze.
Ovviamente, non si può intimare il licenziamento al dipendente che esclusivamente si è intrattenuto più del necessario in bagno, o per fumare una sigaretta o perché alle macchinette del caffè. Questi casi configurano solo un semplice allontanamento dal posto di lavoro, sanzionabile eventualmente con una sanzione disciplinare conservativa, mentre l’abbandono si ha quando il dipendente si allontana fisicamente dalla struttura aziendale e dunque fisicamente irreperibile all’interno dell’edificio in cui è collocato.
Inoltre, si sottolinea che le differenze tra allontanamento e abbandono non ricadono solo all’interno della sfera geografica bensì anche all’interno di quella quantitativa; infatti, l’abbandono del posto di lavoro è generalmente caratterizzato dalla definitività, diversamente l’allontanamento è temporaneo e allo stesso si può sempre porre rimedio richiamando il dipendente e riportandolo alle proprie mansioni. Appare ovvio che l’allontanamento costituisca una condotta meno grave e dunque per la sua brevità non in grado di ledere definitivamente il rapporto fiduciario di lavoro.
A parere della Cassazione, l’abbandono del posto di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento con recesso immediato, se da tale condotta derivi un grave pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o se si tratta di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza.
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