LAVORO FESTIVO: COSA SUCCEDE IN CASO DI RIFIUTO DA PARTE DEL LAVORATORE-GENITORE CON FIGLI IN TENERA
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono le conseguenze che un lavoratore/genitore con figli in tenera età potrebbe subire laddove si rifiutasse di prestare servizio nei giorni festivi o la domenica?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema molto caro a molti lettori ovvero le conseguenze che derivano dal rifiuto di prestare servizio la domenica o nei giorni festivi per tutti i lavoratori/genitori con figli in tenera età.
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente specifica che oggi giorno il mondo del lavoro richiede, sempre più, una massima disponibilità del soggetto, in questo caso del lavoratore a prestare servizio e dunque, in parole povere, lavorare nei giorni festivi, domeniche comprese. In alcuni casi particolari, è possibile rifiutarsi di prestare servizio domenicale e festivo.
È il caso, ad esempio, dei lavoratori del commercio e del terziario, che possono legittimamente rifiutarsi di prestare lavoro domenicale e festivo se rientrano in una delle seguenti categorie:
madri, o padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.
Ulteriori ipotesi possono essere poi previste dai contratti di secondo livello, ossia dagli accordi collettivi territoriali o aziendali.
Quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale in merito all’astensione domenicale per le categorie agevolate non solo è immediatamente applicabile, in attesa dell’attuazione di eventuali accordi di secondo livello, ma deve essere applicato anche successivamente alla conclusione di contratti territoriali o aziendali. Questi contratti, difatti, non possono derogare, a sfavore del lavoratore, rispetto a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale sul rifiuto di lavorare la domenica, ma possono soltanto prevedere ulteriori ipotesi favorevoli, ossia ampliare le categorie di dipendenti che possono astenersi dal lavorare nelle domeniche.
Dunque, se la lavoratrice, o il lavoratore, ha un figlio con meno di 3 anni, o assiste un disabile o una persona non autosufficiente, l’azienda non ha alcuna possibilità di imporre il lavoro domenicale, dato che il contratto collettivo nazionale prevede espressamente la facoltà di astenersi.
Rispondiamo ora, a un quesito ricorrente: quando il contratto collettivo non specifica la possibilità di rifiutarsi di lavorare nelle domeniche e nelle festività, come bisogna comportarsi? Il lavoro domenicale: è un obbligo?
Secondo l’autorevole parere della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro non esiste obbligo di prestare servizio la domenica e nei festivi per i lavoratori che non risultano espressamente esonerati dalla contrattazione collettiva. Gli unici casi in cui il lavoratore avrebbe l’obbligo di prestare la propria opera sarebbero quelli previsti dal Decreto sull’orario di lavoro coincidenti con le ipotesi in cui è consentito superare i limiti relativi agli straordinari, ovvero:
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere superate assumendo altri lavoratori;
casi di forza maggiore o casi in cui la mancanza della prestazione lavorativa possa causare un pericolo grave e immediato oppure un danno alle persone o alla produzione;
eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva dell’impresa.
Quando le situazioni non rientrano nell’elenco, stando a quanto afferma la Fondazione Studi, non esiste alcun obbligo di prestare servizio nei festivi e nelle domeniche.
Questa teoria sembrerebbe confermata dalle disposizioni di diversi contratti collettivi: ad esempio, lo stesso Ccnl Commercio e Terziario prevede che si debba tener conto, nello stabilire i turni festivi e domenicali, della disponibilità dei lavoratori.
Sulla necessità, o meno, del consenso del dipendente, però, gli orientamenti della giurisprudenza sono contrastanti: secondo alcune teorie, il consenso presuppone l’esistenza di un accordo individuale, caso per caso, anche verbale, tra dipendente ed azienda; secondo l’indirizzo prevalente, invece, perché vi sia consenso è sufficiente l’esistenza di un accordo collettivo in tal senso, nazionale, territoriale ed aziendale.
Ad ogni buon conto, le categorie espressamente esonerate dall’obbligo di lavoro festivo e domenicale non sussistono dubbi di alcun genere sulla legittimità dell’astensione, in quanto stabilito espressamente dalla contrattazione.
Vuoi saperne di più e scoprire se anche il tu puoi esonerarti dal prestare servizio nei giorni festivi e le domeniche? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!
PAROLE CHIAVE:
Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Lavoratore Genitore, Lavoro Festivo, Lavoro Domenicale.