RIDERS: ORA C’E IL “QUASI DIPENDENTE”
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
La figura del quasi dipendente di creazione giurisprudenziale mira a tutelare maggiormente le nuove fattispecie di lavoro. Il caso Rider-Foodora deciso dalla Corte d'Appello di Torino.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizzerà una nuova figura di lavoratore di recente nascita, il "quasi dipendente", diverso sia dal lavoratore subordinato sia dal collaboratore. Una figura di creazione giurisprudenziale, la quale mira a garantire maggior tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell'evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando.
In tal senso verrà analizzato il contenzioso insorto tra i Foodora e i Riders, prendendo spunto dalle considerazioni in punto di diritto della Corte d'Appello di Torino, chiamata a decidere.
Per i giudici di merito, i riders in sostanza non sono inquadrabili nè come lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094 c.c. e neppure come co.co.co. secondo quanto previsto dall'art. 409 n. 3 c.p.c.; i medesimi devono, piuttosto, considerarsi come collaboratori etero-organizzati dal committente secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015. Insomma dei "quasi dipendenti", autonomi per quanto concerne l'organizzazione e dipendenti nel momento in cui vengono riconosciuti titolari delle tutele garantite dal CCNL logistica e trasporto merci.
Ma proseguiamo per gradi ed in modo organizzato:
Analisi caso dei Riders di Foodora:
Tutti conoscono sicuramente il caso dei riders di Foodora. Lavoratori senza tutele che desiderano solo che il loro rapporto di lavoro venga considerato, per le modalità in cui si svolge, come un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue.
Proprio a tal fine gli stessi chiedevano, in primo grado, la corresponsione delle differenze retributive, la reintegrazione del posto di lavoro, le retribuzioni maturale dal giorno del licenziamento, nonché il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla privacy a causa del controllo a distanza esercitato dal committente durante il lavoro e per quella dell'art. 2087 c.c.
Peccato che il giudice di merito non la pensasse come loro. Le istanze, infatti, venivano respinte. I riders però ricorrendo in Appello, si vedevano accogliere, seppur parzialmente, il ricorso e, per la prima volta è sorta una definizione particolare del rapporto di lavoro che lega i riders al proprio committente/datore di lavoro.
2. Non c'è subordinazione senza l'obbligo di rispettare i turni
Chiare le ragioni per le quali i riders non possono essere considerati lavoratori subordinati in quanto:
potevano rifiutarsi di dare la propria disponibilità ai vari turni richiesti dall'azienda;
non veniva richiesto di giustificare la loro decisione;
non dovevano cercare un sostituto per coprire il turno;
avevano la possibilità anche di revocare la disponibilità concessa e già accettata dall'azienda, per i turni di servizio.
3. L'attività è etero-organizzata? Si applica l'art. 2 del Jobs Act:
Escluso il vincolo di subordinazione, è necessario analizzare cosa prevede l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale "a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."
La norma, secondo la Corte, individua un terzo tipo di rapporto di lavoro, che si pone a metà strada tra il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e la collaborazione prevista dall'art 409 n. 3 c.p.c. Questo terzo genere di rapporto non può essere considerato subordinato perché la norma riconosce al committente il potere di stabilire modalità, tempi e luoghi della prestazione, senza tuttavia attribuirgli il potere gerarchico e disciplinare tipico del lavoro dipendente.
Non è possibile tuttavia inquadrarlo come un co.co.co. A distinguere l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 dalla collaborazione prevista dall'art 409 c.p.c. n. 3 è infatti una sottilissima distinzione.
nei co.co.co i caratteri della prestazione sono definiti consensualmente
nel rapporto di lavoro etero-organizzato il committente stabilisce unilateralmente l'organizzazione della prestazione, stabilendo, come nel caso dei riders, turni, destinazioni e tempi di consegna.
4. I riders? Dei "quasi dipendenti"
L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non comporta quindi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come vorrebbero i riders. La norma prevede infatti che possa applicarsi la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione autonoma etero-organizzata in essere, che per questo, non perdono la loro natura.
Il riders infatti, stando alla Corte di Torino sono lavoratori "autonomi", anche se per tutti gli altri aspetti (sicurezza, retribuzione, inquadramento professionale) ad essi è applicabile la disciplina prevista dal CCNL logistica e trasporti merci per i dipendenti di V livello, ossia fattorini addetti alla presa e alla consegna.
Una norma, l'art 2 del Jobs Act, che si presta ad essere utilizzata per le nuove e complesse forme di collaborazione in cui la tecnologia riveste un ruolo preminente. Una vittoria per i riders, che a fronte di questa sentenza, sono stati riconosciuti titolari di diritti legittimi.
Vuoi saperne di più e scoprire tutta la disciplina che riguardante la nuova figura giurisprudenziale dei “quasi lavoratori”? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!