LICENZIATO CHI USA PERMESSI 104 PER ANDARE AL MARE
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono le conseguenze per chi illegittimamente utilizza permessi 104?
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema riguardante il licenziamento di chi, illegittimamente, utilizza i permessi della Legge 104/1992 in particolar modo per andare al mare, commentando una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. n. n. 2743/2019).
Nel caso preso in esame, la Cassazione confermava il licenziamento di un dipendente il quale approfittando del permesso ex legge 104 riconosciutogli per assistere la suocera, si recava al mare in una località fuori regione anziché assistere la suocera rimasta a casa la quale veniva lasciata a casa. La condotta dell'uomo, veniva inchiodata da un post sui social e dalla relazione di un'agenzia investigativa, ritenuta dunque grave e sintomatica di un chiaro abuso.
La Corte di Cassazione, aveva accertato, con l'ausilio di un'agenzia investigativa e complice anche quanto il lavoratore aveva postato sui social, che il dipendente, durante una giornata di permesso richiesta ai sensi della legge n. 104/1992, si trovava invece in una località di mare in un'altra regione, mentre la suocera che avrebbe dovuto assistere era rimasta a casa.
Per i giudici di merito, la sentenza espulsiva risulta proporzionata stante l'abuso e la gravità del comportamento del dipendente. Una conclusione avvalorata anche dalla Cassazione in quanto l'addebito risulta adeguatamente specificato, e non genericamente come sostenuto dal dipendente, ed evidentemente dato dall'abuso del permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992.
L'uomo, infatti, era in località diversa da quella dove si trovava l'interessata, come dimostrato dagli elementi di prova acquisiti sulla base dell'istruttoria svolta, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, l'abuso in sé appare per i giudici rilevante, indipendentemente dalla circostanza (indimostrata) che si trattasse della prima volta che accadeva, soprattutto nella prospettiva dell'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future.
Ai fini della configurabilità dell'abuso medesimo, spiega la Corte, è sufficiente la sola presenza del ricorrente in altro luogo, dallo stesso mai contestata, e la mancata specificazione di "altre attività" cui si sarebbe dedicato in alternativa. Il ricorso veniva pertanto rigettato.
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PAROLE CHIAVE:
Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Licenziamento, Legge 104/1992, Permessi.