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QUANTO TEMPO HANNO I LAVORATORI DIPENDENTI PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ARRETRATI?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero, cosa è cambiato per i lavoratori in relazione alle tempistiche di recupero dei loro crediti di lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e di Torino in questo articolo analizza una tematica molto importante, che riguarda gli effetti sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), sulla scia di quanto argomentato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, con approfondita e recentissima ordinanza del 04.07.2019.

Nella citata pronuncia, il Giudice ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro (ovvero il momento dal quale decorre il termine di 5 anni per agire in giudizio) non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

L’Avvocato del Lavoro ricorda come l'art. 2948 n. 4 del codice civile fissa in cinque anni il predetto termine e che, con sentenza n. 63 del 10/6/1966, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità di tale norma, poiché non consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Tale orientamento è stato poi parzialmente modificato con l'introduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori , con il quale la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro si differenziava a seconda del grado di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero se l’eventuale Giudice avesse il potere o meno di ristabilire o meno la reintegrazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

In Pratica nelle piccole aziende il termine dei 5 anni non decorreva durante il rapporto di lavoro, ma solo alla fine dello stesso. Viceversa nelle grandi aziende il termine dei 5 anni decorreva durante il rapporto.

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav. con essa apportate, però, si è assistito ad un sensibile depotenziamento delle tutele previste in favore del lavoratore ingiustamente licenziato, limitando sempre le possibilità per il giudice di stabilire la reintegra dello stesso.

Conseguentemente, il venir meno anche nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le “grandi aziende”, ovvero con le quali si applica l’art. 18 Stat. Lav, di quella "stabilità reale" che costituiva condizione essenziale per rendere la decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto compatibile con la Costituzione, ha comportato una diversa prescrizione dei crediti di lavoro.

L’Avvocato del Lavoro precisa pertanto che ora, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro presso cui sono occupati, la prescrizione quinquennale decorre dal termine del rapporto di lavoro.

Vuoi saperne di più e scoprire se i tuoi crediti da lavoro sono prescritti? Puoi ancora recuperare stipendi non pagati ? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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