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NASPI 2020: COME CAMBIA L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali sono le variazioni relative all’indennità di disoccupazione alla luce della circolare n.20/2020 emessa dall’Inps?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema molto frequente in sede di appuntamento che riguarda l’istituto della NASPI alla luce della recentissima circolare n. 20/2020.

Nell’articolo in esame l’Avvocato del Lavoro di Milano analizzerà la circolare indicata dall’INPS, la quale definisce gli importi della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego,) per il 2020, così come quelli relativi agli ammortizzatori sociali della cassa integrazione guadagni (Cig).

Le variazioni degli importi e dunque i relativi cambiamenti, come stabilisce la legge, avvengono in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. L'indice Istat è aumentato dello 0,5%, di conseguenza i valori sono stati rivisti al rialzo. Una variazione inferiore però rispetto allo scorso anno in cui era stata positiva per 0,8%.

Ma analizziamo la tematica per punti di seguito meglio specificati.

  • Come cresce la Naspi

La Naspi, indennità di disoccupazione che viene erogata ai lavoratori dipendenti in caso di cessazione involontaria dell'attività lavorativa, l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L'indennità viene calcolata sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. Per l'anno in corso, se l'importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro l'indennità sarà il 75%. Nel caso in cui sia superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Inoltre, l'indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e ha una durata massima di 24 mesi.

  • Come cresce la Cig.

Vediamo ora come cresce anche la Cig nel 2020 che arriva a 1.129,66 euro per le retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per quelle inferiori alla l'importo erogabile sarà di 939,89 euro. I valori si riferiscono alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali raggiungono un importo pari a 1.127,87€ e a 1.355,58 a seconda rispettivamente la retribuzione è inferiore o superiore a 2.159,48 euro.

Valori identici anche per la Dis-Coll, l'assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la gestione separata dell'Inps ormai stabilizzato. In ultimo l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare per l'anno 2019, si applicano gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno (pari a euro 993,21 ed euro 1.193,75).

Vuoi saperne di più e scoprire tutto ciò che riguarda la disciplina della tutela dei Lavoratori? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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