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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER FUMO SUL LUOGO DI LAVORO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 23862/2016 in tema dilicenziamento del lavoratore sorpreso a fumare sul posto di lavoro.

Il caso concreto esaminato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore, dipendente di un mobilificio, che, senza allontanarsi dalla propria postazione, viene sorpreso - più volte – a fumare durante lo svolgimento della propria mansione. La contestazione – e dunque la specifica motivazione del licenziamento – non si riferiva dunque alla sospensione dell’attività per ripetute “pause sigaretta” ma, al contrario, proprio la circostanza che il lavoratore licenziato fumasse in costanza dello svolgimento della propria attività, per la quale è previsto l’uso di materiali

notoriamente infiammabili, quali soventi e vernici. In tale modo, questa la contestazione, il dipendente ha messo a repentaglio la sicurezza dello stabilimento e dei colleghi.

A nulla è valsa la difesa degli avvocati del lavoratore. Gli avvocati, infatti, nelle proprie memorie difensive, hanno dimostrato come tale prassi fosse seguita anche da altri colleghi del lavoratore, anche successivamente al licenziamento. La tesi espressa dei legali del lavoro evidentemente seguiva la traccia dell’inesistenza di alcun concreto danno né ai colleghi né agli impianti. Ma i giudici hanno ritenuto di disattendere tale tesi legale evidenziando come piuttosto fosse la circostanza di potenziale pericolo per impianti e persone ad integrare giusta causa di

licenziamento, nel caso di specie ritenuto proporzionato in relazione alla gravità del pericolo stesso.

In quest’ottica la Corte ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati del lavoratore e confermato la sentenza della Corte di Appello la cui motivazione si basava sulle norme del CCNL applicabile che prevede “Fermo restando l’ambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento – con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro – può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, all’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che

compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

fumare nell’ ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’ incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali”.

Il principio sancito dai giudici è pertanto strettamente connesso al particolare caso di specie e alla gravità, in relazione al concreto pericolo da accertarsi in astratto, della condotta tenuta dal lavoratore. E’ dunque possibile ritenere che, in casi differenti, ove la condotta di fumare non costituisca grave pericolo per la sicurezza di persone, impianti o materiali, un buon avvocato del lavoro che sostenga una tesi per cui la mera condotta di fumare sul posto di lavoro non sia giusta causa di licenziamento possa avere margini di successo.

Per saperne di più rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro e del Licenziamento!

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