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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

Che cos’è il periodo di comporto e quando il lavoratore licenziato per superamento dello stesso può impugnare efficacemente il licenziamento ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro quest’oggi intende affrontare il tema del periodo di comporto e del relativo licenziamento.

Il periodo di comporto è un periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La durata dello stesso è determinata dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, dagli usi (Art. 2110, c. 2, c.c.).

Durante tale periodo, salvo i casi di giusta causa e giustificato motivo oggettivo per cessazione totale dell’attività, il datore di lavoro non può mai licenziare il lavoratore. Pertanto qualora quest’ultimo fosse oggetto di un licenziamento, potrà senz’altro rivolgersi ad un competente Avvocato del Lavoro per impugnare il licenziamento ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegra nel posto di lavoro.

I Contratti Collettivi solitamente traducono la durata del comporto in un numero massimo di giorni “X”, oltre il quale viene meno tale diritto del lavoratore. Il riferimento può essere fatto all’anno solare (ultimi 365 giorni di calendario) o all’anno legale (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

L’Avvocato del Lavoro ricorda che durate particolari e superiori del comporto sono previste per i lavoratori affetti da malattie oncologiche (in tal caso costituisce onere del lavoratore comunicare preventivamente la natura della malattia di cui è affetto), per tubercolosi, per malattie connesse al puerperio ed altri casi.

Alcuni Contratti Collettivi prevedono poi il diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita che può essere richiesta dal lavoratore in scadenza di comporto.

Alla scadenza del periodo di comporto, il datore di lavoro può esercitare il recesso dal rapporto di lavoro, comunicando al lavoratore il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Come ribadito da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 23 maggio 2016, n. 10666) , il datore di lavoro non è tenuto a procedere con il licenziamento immediatamente alla scadenza del periodo di comporto, ben potendo scegliere di procrastinare tale decisione ad un momento successivo, per valutare un eventuale interesse aziendale alla prosecuzione del rapporto nonostante la lunga attesa.

Tuttavia il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, oltre a verificare con l’assistenza di un buon Avvocato del Lavoro se siano state rispettate tutte le normative di cui supra, potrà deve invocare a sua difesa circostanze atte a dimostrare la volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro.

Pertanto solo rivolgendosi ad un buon Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Vuoi saperne di più e scoprire se che anche tu puoi procedere in giudizio con l’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!

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