TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono i termini di impugnazione del licenziamento ? E quali le conseguenze se il lavoratore non rispetta la decadenza e la prescrizione ?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo breve articolo suole affrontare un aspetto molto delicato dell’impugnazione del licenziamento, commentando una recente Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 19 maggio 2016, n. 10343) sul tema.
E’ purtroppo già accaduto che ai Nostri Avvocati del Lavoro si siano rivolti lavoratori che volevano impugnare il proprio licenziamento, ma purtroppo erano ormai preclusi da tale azione, in quanto erano già scaduti i termini di prescrizione e decadenza per esercitare tale diritto.
Vediamo quindi ora quali sono questi due diversi termini e come possono essere esercitati dal lavoratore licenziato.
Il nostro ordinamento prevede due termini relativi all’ impugnazione del licenziamento: un primo più breve, pari a 60 giorni, per impugnare il licenziamento tramite una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro (Art. 6 L. 604/66).
Tale termine di decadenza decorre dal giorno in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento.
In tale primo atto di impugnazione, è consigliabile che il lavoratore si faccia assistere da un buon Avvocato del Lavoro, poiché anche un semplice errore in tale fase può precludere l’intera azione di impugnazione del licenziamento. La lettera di impugnazione deve contenere i riferimenti del licenziamento che si vuole impugnare, deve essere sottoscritta personalmente dal lavoratore (oltre che dall’ eventuale Avvocato del Lavoro che lo assiste), il quale deve porre la propria formale messa a disposizione per la ripresa dell’attività e si intende tempestivamente effettuata qualora la spedizione della stessa avvenga entro e non oltre il sessantesimo giorno (vale il giorno della spedizione, anche se ricevuta oltre tale termine dal datore).
Tale atto di impugnazione di licenziamento può essere sostituito anche dal deposito del ricorso giudiziale, ma tale scelta appare criticabile dell’Avvocato del Lavoro in quanto verrebbe meno la prima fase di eventuale trattativa bonaria tra lo stesso Avvocato del Lavoro e la controparte (o suo legale) che molto frequentemente può concludersi per il lavoratore con un ottimo risultato, molto simile a quello dell’eventuale e successivo giudizio.
Dalla data di spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento quindi decorre il secondo termine, questo di 180 giorni, entro il quale l’Avvocato del Lavoro che assiste il lavoratore licenziato potrà depositare il ricorso giudiziale, a pena di prescrizione.
Nella sentenza della Suprema Corte in commento, si ribadisce il principio per cui, qualora il lavoratore non rispetti i termini di decadenza (60 giorni) e prescrizione (180 giorni) per l’impugnazione del licenziamento, gli sarà precluso il diritto di far accertare giudizialmente l’eventuale illegittimità dello stesso e di conseguire il relativo risarcimento del danno nella misura prevista dalle due alternative discipline applicabili al caso de quo (Art. 8, L. 604/66 oppure Art. 18, L. 300/70).
Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se, al di là del merito, è ancora nei termini per esercitare il proprio diritto all’impugnazione del licenziamento.
Vuoi saperne di più e sapere se che anche tu hai ancora diritto ad impugnare il licenziamento ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!
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